Un caso di incidente mortale a seguito di una caduta: uno sciatore perde il controllo, picchia la testa su un sasso esterno al tracciato battuto, muore.
Il primo e secondo grado il gestore degli impianti viene condannato per omicidio colposo per non avere adeguatamente protetto la pista. Ma la Corte di Cassazione rivede la sentenza perché…
La Corte di Cassazione si esprime nuovamente su una tipologia di incidente piuttosto usuale nei comprensori sciistici, l’uscita di pista a seguito di caduta.
Nel caso di specie le conseguenze sono state purtroppo fatali per lo sciatore.
La Suprema Corte non ha però ravvisato responsabilità in capo al gestore, motivando compiutamente la decisione.
Ricordiamo ancora una volta quanto importante sia la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’individuazione delle circostanze rilevanti e concrete dell’evento.
Ciò consente di impostare in diritto una difesa solida e di sostanza.
Una discesa fatale, le accuse di inadempienza
Non si possono fare «generalizzazioni». La responsabilità viene accertata caso per caso, proprio sulla base di valutazioni giuridiche del fatto e delle circostanze rilevanti che hanno dato origine all’incidente.
Nella situazione che è stata posta al vaglio della Corte di Cassazione penale, il legale rappresentante e responsabile della sicurezza di una società di gestione di un comprensorio sciistico veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo perché per negligenza, imprudenza ed imperizia cagionava la morte di uno sciatore.
Questi, acquistato lo skipass che gli consentiva di utilizzare le piste da sci della predetta società, mentre scendeva lungo una di queste piste, indossando regolarmente il casco protettivo, perdeva il controllo degli sci e della traiettoria di discesa, gli si staccava uno sci e cadeva a terra andando ad impattare con la testa contro un masso non protetto situato nei pressi del bordo della pista stessa.
La collisione, fatale, determinava anche la rottura del casco.
All’imputato veniva contestato, tra l’altro, di non aver provveduto ad adottare misure di facile attuazione idonee a segnalare adeguatamente il bordo della pista e la presenza del masso, di non aver apprestato delle protezioni per eliminare il rischio di impatto degli sciatori contro lo stesso ovvero di non aver provveduto alla sua rimozione nonostante fosse situato in posizione tale da risultare prevedibile un possibile urto, con gravi conseguenze per gli sciatori.
A seguito dell’incidente lo sciatore riportava un trauma cranico che ne determinava il decesso.
Sentenze di primo e secondo grado: il gestore è colpevole!
Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Trento, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava il gestore colpevole del reato di omicidio colposo.
Con la sentenza di secondo grado la Corte di Appello di Trento confermava la sentenza di condanna di primo grado.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il gestore lamentando un errore di interpretazione da parte dei giudici del contenuto dell’autorizzazione all’utilizzo della pista da sci e un’erronea ricostruzione in diritto della posizione di garanzia del gestore.
Nello specifico, il provvedimento autorizzativo alla messa in esercizio della pista di sci, diversamente da quanto affermato dai giudici del merito, specifica che, a differenza degli ostacoli artificiali, gli ostacoli naturali rientrano nello spettro delle fonti di pericolo di cui è garante il gestore dell’impianto solo se presenti su una porzione esterna alla pista ma sciabile, non anche quando si tratta di pericoli esterni all’area sciabile, rispetto ai quali la tutela dello sciatore è rimessa alla sua stessa prudenza e perizia, anche ai sensi della legge n.363/2003.
Sosteneva la difesa dell’imputato che tale assunto era confermato anche dalle linee guida concernenti «Le piste da sci e la gestione di un’area sciabile – Le regole di comportamento degli sciatori», emanate nell’agosto 2007 dalla Provincia Autonoma di Trento.
Il sasso contro il quale era andato ad impattare lo sciatore si trovava ad un metro dal bordo della pista, dunque al di fuori di questa e costituiva il più esemplare dei pericoli tipici, rispetto ai quali cessa la posizione d’obbligo del gestore e inizia il dovere di diligenza dello sciatore che deve adeguare la sua discesa alle proprie capacità e alle condizioni della pista e dei luoghi circostanti, anche in considerazione della fisiologica presenza di sassi intorno alla pista sul versante della montagna.
La distinzione delle colpe e delle responsabilità
Deduceva infine l’imputato che, nel caso di specie è pacifico che lo sfortunato sciatore sia uscito di pista, non sciando, ma a seguito di una rovinosa caduta avvenuta nella pista per un suo errore e tale tragico epilogo rientra nell’area del rischio consentito che l’ordinamento accolla agli sciatori.
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione nei limiti e nei termini di seguito precisati.
La impugnata sentenza è pervenuta alla condanna dell’imputato sul presupposto, ritenuto decisivo, che il provvedimento autorizzativo all’apertura della pista richiederebbe al gestore di «adottare…le misure che dall’esperienza e da ragionevoli considerazioni risultino necessarie a tutelare l’integrità fisica dell’utente sciatore, avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze.
In particolare dovranno essere messe in atto tutte le misure per prevenire quelle situazioni nelle quali la fonte di pericolo non possa essere colta dall’utente, anche facendo uso della ordinaria diligenza.
Dovranno, in ogni caso, essere osservate le seguenti prescrizioni di ordine generale: … sulle rampe che, per pendenza o per presenza sulle stesse di sassi, ceppaie o altre insidie, possano configurare situazioni di pericolo in caso di uscita di pista, devono essere allestiti degli idonei apprestamenti di sicurezza che comunque non dovranno mai ridurre la larghezza del piano sciabile».
A riguardo la Corte di legittimità ha osservato che il gestore della pista da sci è certamente titolare di una posizione di garanzia, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito la verificazione dell’evento lesivo – nella specie la morte di uno sciatore – che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa.
Gli obblighi del gestore limitati alla pista battuta
L’obbligo di garanzia del gestore trova oggi fondamento anche nella Legge n. 363 del 2003 che, nel dettare «norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», agli artt. 3 e ss. individua gli obblighi dei gestori delle aree sciabili.
La normativa prevede, in particolare, che «i gestori assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza…i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».
Da ciò emerge che al di fuori dell’ambito della pista, il gestore non ha alcun potere di dominio sulle possibili fonti di pericolo per i terzi, nè alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza su di esse, con la conseguenza che egli non ha alcun obbligo di attivarsi per impedire il verificarsi di eventi lesivi nei confronti di soggetti terzi.
Non è configurabile, quindi, in capo al gestore dell’area sciabile, alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta, volontariamente, o anche erroneamente e inconsapevolmente, ad esempio per eccessiva velocità o per disattenzione, e si siano trovati fuori pista.
Il terreno innevato che si trova fuori della pista da sci, infatti, è estraneo al controllo del gestore della stessa, con la conseguenza che questi non è garante della sicurezza per i beni giuridici esposti che quel terreno possa presentare.
Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa – come nel caso che ci occupa – sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, circostanza neppure prevista dal provvedimento autorizzativo.
Il gestore deve, allora, prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, per la conformazione naturale del percorso.
Pericoli atipici tra pista e «adiacenze» alla pista
Se, però, è vero che l’obbligo di protezione riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito nell’attività, deve, altrettanto certamente, escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i cosiddetti pericoli esterni se non quelli derivanti da una fuoriuscita «altamente probabile» dalla pista.
Nel caso in esame il giudice del merito, in riferimento alla determina dirigenziale citata, ha affermato che «con tali disposizioni era, quindi, fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di considerare e prevenire gli eventuali pericoli, non solo della pista, ma anche delle sue “adiacenze”, di porre in essere tutte le cautele necessarie a fugare rischi che l’utente non potesse cogliere anche facendo uso della normale diligenza e, in particolare, di predisporre sui bordi quei presidi di sicurezza che, in ragione della presenza di sassi, potessero configurare situazioni di pericolo in caso di uscita di pista».
In tal modo i Giudici di merito hanno erroneamente collegato il termine «adiacenze» all’obbligo di garanzia mentre quel termine era da considerarsi connesso alle sole condizioni di innevamento; difatti la frase «avuto riguardo della situazione dei luoghi, delle mutevoli condizioni di innevamento della pista e delle sue adiacenze» non appare consentire diversi e più estesi significati.
Quanto alla definizione di «pista da sci», essa deve derivarsi dal regolamento di esecuzione della L.P. n. 7 del 1987, il quale, all’art. 17 afferma «Per pista si intende il tracciato o percorso normalmente accessibile, preparato, dotato di segnaletica di controllo»; mentre per «rampe» dovranno intendersi i percorsi innevati e sciabili, limitrofi e serventi le piste da sci.
Non pare in dubbio che l’evento in parola si sia verificato al di fuori sia della pista sia delle rampe limitrofe.
La Cassazione assolve per «incompleta coerenza logica»
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare corretto riconoscere in capo al gestore l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, mentre apparirebbe eccessivo (e concretamente inesigibile) pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi ed i pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi.
Ne consegue, terminando la sua analisi la Corte di Cassazione, la riforma della sentenza essendo emersa l’incompleta coerenza logica della motivazione che aveva portato alla condanna del gestore.
Si può pertanto concludere che in tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all’incolumità degli sciatori preveda l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l’elevata probabilità di un’uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi.
Nel solco di una giurisprudenza di legittimità molto rigorosa per i gestori, questa pronuncia assume particolare rilevanza e può diventare un precedente importante per i principi di diritto enunciati, partendo dal presupposto che lo sci è uno sport e la sua pratica comporta necessariamente l’accettazione di una percentuale di rischio ineliminabile da parte del gestore.