Professione Montagna

I cumuli di neve programmata: un «bel problema» da gestire secondo legge e intelligenza

In questa stagione invernale, la carenza di precipitazioni nevose ha reso necessaria un’intensa produzione di neve programmata soprattutto nei comprensori sciistici che si trovano a quote basse.

A chi compete segnalare la presenza dei cumuli di neve programmata?

Quale deve essere il comportamento degli sciatori per evitare impatti, cadute o situazioni pericolose riconducibili alla presenza di cumuli di neve programmata?

È un tema di grande attualità e vale la pena esaminare come viene regolamentato in Lombardia, nella Provincia Autonoma di Bolzano e quali indicazioni provengono dalla giurisprudenza.

In Lombardia

Leggiamo insieme come la Regione Lombardia ha disciplinato la presenza dei cumuli di neve artificiale nell’area sciabile attrezzata.

Questo l’art. 36 comma 3 del Regolamento di attuazione della legge regionale Lombardia n.26 del 2014: «la segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l’irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall’usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l’onere di evitarli».

Nella Provincia Autonoma di Bolzano

Questo invece il contenuto della legge della Provincia Autonoma di Bolzano, sempre sulla disciplina dei cumuli di neve artificiale.

L’art.12 della Legge Provinciale n.14 del 2010 così recita: «Non sono da considerarsi ostacoli, e spetta quindi all’utente l’onere di evitarli, cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata ed irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste». Nel Regolamento di Attuazione viene peraltro previsto (art.16) l’obbligo dei gestori di segnalare la presenza dei cumuli di neve artificiale.

Un caso già verificato in giurisprudenza

Anche la giurisprudenza, recentemente, si è occupata di dirimere controversie che avevano visto lo sciatore chiedere il risarcimento del danno a seguito di caduta causata dalla presenza di cumuli di neve programmata.

È il caso di un incidente avvenuto nella Provincia Autonoma di Bolzano deciso in primo grado con il rigetto della domanda non ritenendo applicabile al caso di specie l’art.2051 del codice civile che disciplina la responsabilità da cosa in custodia.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo sciatore ritenendo che il Tribunale avesse errato sia nella valutazione delle testimonianze sia nella valutazione della natura dell’ostacolo – un cumulo di neve programmata – che andava considerato anomalo, così come avrebbe errato anche nell’applicazione del principio di auto-responsabilizzazione dello sciatore.

Contestava inoltre l’errata applicazione al caso di specie, dell’articolo 12 della Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n.14/2010 in base al quale era stato escluso che il cumulo di neve oggetto della causa potesse considerarsi un ostacolo anomalo.

La Corte d’Appello, quanto dinamica della caduta e alla ricostruzione dello stato dei luoghi con particolare riferimento alla presenza del cumulo di neve che l’avrebbe causata, giunge a determinazioni differenti dal Tribunale.

La Corte d’Appello ritiene infatti confermata la circostanza per cui la pista di sci era in gran parte occupata da un cumulo di neve di grandi dimensioni, non facilmente visibile per chi proveniva da monte, come dichiarato dai testimoni che sono stati ritenuti attendibili per i dettagli precisati e per la puntualità nelle dichiarazioni rese.

Il cumulo di neve si trovava in mezzo alla pista, non era visibile se non “all’ultimo”, era alto circa un metro e mezzo e non poteva essere evitato per chi proveniva dal centro pista.

Si trattava inoltre di un cumulo di neve programmata formatosi nella notte in prossimità di un cannone sparaneve. Non era stata apposta alcuna segnalazione.

La qualificazione giuridica di cumulo di neve programmata

Così descritto lo stato dei luoghi, occorre verificare se il cumulo di neve oggetto della causa debba essere ritenuto un’insidia, un pericolo anomalo.

Il richiamo al contenuto letterale delle leggi provinciali che si rinvengono nella sentenza di primo grado non pare pertinente per la Corte d’Appello perchè tale normativa trova applicazione con riferimento ai casi di ordinaria prudenza e non può invece essere richiamata per regolare questioni relative a situazioni anomale ed eccezionali come quella in questione.

Dalla lettura degli articoli richiamati si evince che, seppure sia escluso che possano ritenersi ostacoli atipici i cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, sono intesi senz’altro cumuli di modeste dimensioni.

Infatti, i cumuli di neve programmata sono nominati insieme – e quindi equiparati – a modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata e irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste.

Evidentemente, quindi, la norma si riferisce a piccoli ostacoli per i quali valgono le regole di ordinaria prudenza, non certo cumuli da innevamento artificiale alti un metro e mezzo e lunghi più di 15 metri come è stato accertato in corso di causa.

Una volta data corretta applicazione alla norma di legge, secondo la Corte d’Appello si può affermare che, fornita la prova dell’esistenza, su un’ampia porzione della pista da sci, di un cumulo di neve di rilevanti dimensioni e scarsamente visibile proprio nel punto in cui è avvenuta la caduta, è stata fornita anche la prova del nesso di causa tra detto cumulo e la caduta stessa.

L’analisi della condotta dello sciatore

Quanto al comportamento del danneggiato, seppure la Suprema Corte affermi che, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, è evidente che tale comportamento imprudente del danneggiato va provato dal gestore dell’impianto quale custode dello stesso.

Nella situazione che ci occupa la Corte d’Appello ha rilevato che nessuna prova era stata fornita quanto ad un comportamento imprudente o disattento dello sciatore.

La Corte di Cassazione ha affermato che “sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso – con onere probatorio a carico del gestore-custode – qualunque collegamento fra la cosa in custodia e l’evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o «teatro della vicenda produttiva di danno».

Dalle argomentazioni di diritto sviluppate dalla Corte d’Appello e applicate al caso concreto, ne discende la riforma della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria dello sciatore che si era provocato lesioni a seguito della caduta causata dalla presenza, non segnalata, di un cumulo di neve programmata in mezzo alla pista, formatosi la notte precedente.


About the author

Marco Del Zotto

Maestro di Sci e Presidente Collegio Regionale Maestri Sci FVG
studiolegale@delzotto.it