Varata la normativa sull’accesso ai disabili nei Gruppi Sportivi militari
L’Avvocato Francesco Persio relaziona riguardo alla recente normativa riguardo all’accesso ai disabili nei Gruppi Sportivi Militari.
Con il Decreto Legislativo n.36 del 28 febbraio 2021 è stata introdotta la normativa riguardante i Gruppi sportivi, fornendo la relativa definizione (cfr.art.2) che prevede anche una serie di disposizioni per regolare l’accesso dei disabili ai gruppi sportivi militari ed ai corpi civili dello Stato (art.43 e seguenti).
L’articolo 2 lettera aa) definisce gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco : “ le strutture tecnico-organizzative interne che promuovono l’esercizio dell’attività agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio. Inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d’intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive Associate per le altre competizioni”.
L’art. 2 lettera bb) definisce gruppi sportivi militari della Difesa: “le strutture tecnico-organizzative interne delle Forze Armate, ivi inclusa l’Arma dei Carabinieri, che promuovono l’esercizio dell’attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d’intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive Associate per le altre competizioni”
Oltre alla definizione di gruppo sportivo di cui sopra, il suddetto D.L. n.36/2021, con apposito titolo relativo alle “Disposizione in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi”, disciplina tale aspetto in riferimento ai gruppi sportivi delle Fiamme Gialle, del Ministero della Difesa, della Polizia di Stato- Fiamme Oro, delle Fiamme Azzurre e dei Vigili del Fuoco-Fiamme Rosse.
Qui esponiamo tale normativa in riferimento alle Fiamme Gialle, cui seguirà quella delle Fiamme Oro, Polizia.
Art. 48 -Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»
1. Nell’ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresi’ la direzione operativa e il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all’esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell’organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle».
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti: a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale; b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti.
a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto.
b) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati.
c) in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione.
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, e all’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
6. All’atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.
7. L’esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all’attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l’accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Art. 50 Titolo preferenziale
1. L’attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell’ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato”
Da segnalare fin da ora che i contenuti del suddetto art.48 comma 2) nonché del suddetto art.50 sono comuni a tutti i gruppi sportivi, mentre verranno evidenziati di volta in volta alcuni aspetti di differenziazione della normativa riguardante i singoli gruppi sportivi.
Altri aspetti normativi in comune a tutti i gruppi sportivi sono costituiti da:
-i criteri per verificare i requisiti di idoneità psicofisica anche ai fini del reimpiego per il personale non più idoneo per l’attività sportiva paralimpica;
– il regolamento per la gestione e l’organizzazione dell’attività paralimpica disciplinata con decreto del Capo del gruppo sportivo.
Il prossimo articolo avrà come oggetto i gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.
di Avv. Francesco Persio (Commissione Governativa Riforma Sport)