Proseguiamo l’analisi delle condotte da assumersi in pista, seguendo i criteri dettati dalla nostra legge nazionale 363/2003:
Art. 12 (Incrocio) e attraversamenti
Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica. Lo sciatore che si immette o attraversa una pista o un terreno di esercitazione o allenamento, deve assicurarsi, mediante controllo visivo a monte e a valle, di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri. Comportamento analogo lo sciatore deve osservare dopo ogni sosta. Immettersi in pista o ripartire dopo essersi fermati è situazione che causa spesso pericolo e, talvolta, incidenti. Sono operazioni da effettuare con molta attenzione per evitare di provocare incidenti e arrecare danno a sé e agli altri.
Art. 13 (Stazionamento)
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Fatta eccezione per i casi in cui vi sia assoluta necessità, lo sciatore e/o lo snowboarder devono evitare di fermarsi in mezzo alla pista, nei passaggi obbligati, dietro tratti curvi, dossi o cambi di pendenza dove manchi una buona e ampia visibilità. In caso di caduta debbono sgomberare nel minor tempo possibile la pista, cercando di raggiungere il margine della stessa mettendo così in sicurezza se stesso e i terzi sciatori. Se il tratto di pista che si percorre è stretto, le soste vanno effettuate, sempre ed esclusivamente, lungo uno dei due bordi. Mai fermarsi, come detto fatta eccezione per i casi di assoluta necessità, in posti dove l’ampiezza della pista è ridotta, dove il controllo visivo della stessa è complessivamente limitato, oppure dove si rischi di non essere visti da chi sta scendendo. In questi casi occorre preoccuparsi di segnalare la propria presenza magari chiedendo aiuto a qualche altro sciatore o, ove presente, al personale di sorveglianza impianti, pisteurs, maestri di sci, soccorso o Polizia.
Art. 14 (Omissione di soccorso)
Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
In caso di incidente o difficoltà di uno sciatore è fatto obbligo a chiunque di prestarsi al soccorso ovvero avvertire nel più breve tempo possibile il gestore della stazione o il personale di polizia e di soccorso. Prestare assistenza è un dovere morale che impegna ogni sportivo. È dovere di ciascuno impegnarsi, secondo capacità e possibilità individuali, prestare le prime cure, chiamare il pronto intervento, attivarsi per delimitare la zona dove è avvenuto l’incidente e per segnalare la presenza di uno o più infortunati a quanti stiano scendendo in pista. L’eventuale omessa condotta comporta una responsabilità perseguibile penalmente. Chiunque sia coinvolto in un incidente, avendo o non avendo responsabilità, oppure ne sia soltanto testimone, è tenuto a fornire le proprie generalità. La relazione di eventuali testimoni è di grande e determinante importanza per la stesura di un corretto rapporto sull’incidente. Ogni sportivo deve avvertire questo obbligo di onestà morale in forma imperativa. Il rapporto del servizio di pronto intervento e soccorso, assieme al supporto delle testimonianze e a quello eventuale di fotografie e riprese videofilmate, può essere di grande aiuto per l’accertamento e la valutazione della dinamica dell’incidente o infortunio oltre che per la determinazione e individuazione di eventuali responsabili.
Art. 15 (Transito e risalita)
1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Salvo casi di urgente necessità, è fatto divieto di percorrere a piedi le piste da sci: lo sciatore che si trovi in tale circostanza (di necessità) deve procedere rigorosamente lungo i bordi. Procedere in senso inverso alla direzione normale di discesa rischia di causare condizioni di pericolo e di ostacolo imprevedibili, talvolta difficili da percepire e valutare prontamente da parte degli altri sciatori. Le stesse impronte di chi cammina a piedi (a volte profonde) o di chi risale a piedi una pista creano situazioni pericolose. In occasione di gare o di percorsi delimitati, anche a scopo di allenamento, è fatto divieto ai non autorizzati di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista o percorrerla in ogni senso. r
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