Nella nuova “Legge 40” sulla sicurezza, vediamo come cambia, rispetto al passato, la normativa sullo scontro tra sciatori, dove subentra il concorso di responsabilità. A spiegarlo è l’Avvocato e maestro di sci Francesco Persio.
Con l’art. 19 della Legge 363/03 il Legislatore ha regolamentato l’ipotesi di “Concorso di colpa”, stabilendo che: “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
Tale norma sarà in vigore fino al 31.12.2021; infatti a partire dal 1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’art. 28 del D.Lgs n.40/21 che sotto il titolo “Concorso di responsabilità” stabilisce: “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”.
In sostanza la normativa è rimasta identica a quella precedente tranne un irrilevante dettaglio terminologico (la vecchia normativa faceva riferimento a eventuali danni, mentre nella nuova a danni eventualmente occorsi).
Il suddetto principio è stato mutuato dal Codice della Strada il quale, all’art. 2054 comma 2 c.c., prevede che: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Logica premessa: sulla neve, al contrario di ciò che avviene in strada, in caso di incidenti tra sciatori, la ricostruzione della relativa dinamica è problematica. Perché è resa difficoltosa dalla mancanza di disponibilità di elementi di prova certi ed evidenti.
Ovviamente nello sci (al contrario della circolazione stradale) non vi sono parti danneggiate dei veicoli, tracce di frenata ecc… Ciò rende più difficoltoso ricostruire la dinamica del sinistro e di conseguenza individuare una colpa esclusiva ed assorbente di uno dei due sciatori coinvolti nell’incidente.
La normativa in esame, attraverso l’introduzione del principio del concorso di responsabilità interviene in ausilio dello sciatore coinvolto in un sinistro, consentendo, qualora non riesca a offrire piena prova della condotta colposa dell’altro sciatore, di essere risarcito nella misura corrispondente alla metà del danno subito.
Trattasi all’evidenza di una presunzione che costituisce un’agevolazione processuale a favore della parte danneggiata, invocabile, come sopra detto, solo nel caso in cui non emergano elementi per poter stabilire la colpa (intera o concorsuale) dell’altro sciatore.
Viceversa, qualora tali elementi siano presenti, sarà possibile, eventualmente tramite apposita istruttoria, individuare con certezza la condotta colposa dello sciatore antagonista anche a livello di concorso causale.
In sostanza quindi l’introduzione di tale disposizione
ha reso meno difficoltoso l’onere della prova in caso di scontro tra sciatori
nei casi assai frequenti in cui non è agevole ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento.
In proposito si richiama una recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia del 18.2.2021 che non ritenendo possibile ricostruire precisamente la dinamica dell’incidente ha ravvisato il concorso di colpa:
“…ritiene il Collegio che alla luce delle contraddittorie risultanze processuali, come peraltro confermato nella Annotazione della Questura di Belluno, non sia possibile ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e individuare la responsabilità esclusiva dello stesso in capo all’uno o all’altro degli utenti della pista coinvolti nello scontro“.
Ne consegue che, in forza dell’art. 19 della L. n. 363 del 2003, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa tra E.E. e L.D. nella causazione dell’incidente sciistico per cui è causa.
Con una formulazione che richiama l’art. 2054 c.c. in materia di incidenti stradali, infatti, la norma in esame prevede che “Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni“. Poiché l’appellante non è stato in grado di provare che E.E. non aveva concorso a cagionare lo scontro.
E il conseguente evento lesivo, così come L.D., superando la presunzione di cui all’art. 19 L. n. 363 del 2003, deve ritenersi la concorrente responsabilità dei due sciatori nella misura del 50% ciascuno”. (Corted’Appello di Venezia 18/2/21)
AVVOCATO FRANCESCO PERSIO
Francesco Persio, avvocato e maestro di sci, è stato chiamato dal Governo per partecipare ai lavori sulla riforma dello sport. All’interno della quale è collocata anche la riforma della legge sulla sicurezza sugli sci.
È titolare dello studio legale Pennesi Persio, fondato nel 1908. Ha esperienza nel settore civile, penale ed amministrativo. In particolare in materia di sicurezza sulle piste da sci.
Vive a Rieti ed è cresciuto sciisticamente al Terminillo, con esperienze di maestro di sci in varie località nazionali ed internazionali. È esperto giuridico nella sicurezza delle piste da sci.
Il Ministro competente in materia ha affidato a lui il compito di predisporre lo schema del decreto relativo alla riforma sulla sicurezza; si può definire “il padre di questa legge” quale miglior intenditore della materia, frutto di esperienza acquisita sui campi da neve e nelle aule giudiziarie.
I principi sulla sicurezza erano già stati illustrati ed evidenziati dall’Avv. Persio nel libro “La Tua Sicurezza sugli sci”, un vero e proprio manuale per lo sciatore che è stato lo strumento attraverso il quale l’utente è stato finalmente messo in grado di poter conoscere tutte le regole ed i principi sulla sicurezza. Scontro tra sciatori cosa cambia Scontro tra sciatori cosa cambia