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Riforma dello sport: i tre punti chiave che riguardano gli allenatori

Riforma dello sport: i tre punti chiave che riguardano gli allenatori
Venerdì scorso presso la sala conferenze dell’Istituto Galeazzi-Sant’Ambrogio, gruppo San Donato, Fisi ha organizzato un convegno per spiegare alle società alcuni punti della nuova riforma dello sport che entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.

Tra i punti toccati ci soffermiamo su quello che sembra più determinante per l’economia dei club e della federazione: quello che riguarda gli allenatori.

Ha preso la parola Francesco Bettoni, vice presidente Fisi, in qualità di dottore Commercialista, da sempre attento alla posizione di tale figura, dopo tanti anni nei quali ha rivestito il ruolo di Presidente provinciale di Brescia.

Francesco ha cosi elaborato una serie di quesiti inviati all’Agenzia delle Entrate col compito di inquadrare “oltre ogni ragionevole dubbio” la figura professionale dell’allenatore in termini fiscali.

In particolare,  grande rilievo assumono i ruoli in cui i collaboratori prestano un’attività continuativa nei confronti della Federazione, seppur in forma autonoma dal punto di vista organizzativo, dello svolgimento del lavoro e gerarchico, superando i limiti orari di cui all’art. 26 D.Lgs. 36/2021. Molti di questi collaboratori hanno ricevuto e riceveranno, sino al 30 giugno 2023 compensi forfettari rientranti nel regime di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, DPR 917/1986.

La prima domanda:

i soggetti che abbiano esercitato in precedenza la propria attività in qualità di collaboratori sportivi sino al 30 giugno 2023, aprendo una P.IVA in regime forfettario ex L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, potranno godere dell’applicazione dell’aliquota di favore dell’imposta sostitutiva del 5%, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti?

La seconda domanda:

L’esenzione dal reddito di € 15.000 prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, si applica limitatamente al reddito o anche all’ammontare dei compensi fatturati con modalità forfettaria, nel senso che, nell’importo di € 85.000 inteso quale limite per l’opzione del regime forfettario, non si considerino i primi € 15.000 di compensi?

La terza domanda:

ùLa prescrizione normativa contenuta nella bozza di decreto correttivo al D.Lgs- 36/2021, secondo la quale “Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” come deve essere interpretata in relazione alla figura degli allenatori di sci alpino, che debbono essere iscritti in un apposito ruolo tenuto dalla Federazione? In alternativa, come dovrà essere interpretata una diversa formulazione normativa che, nel frattempo, avrà assunto una forma?

A queste tre lecite domande corrispondono altrettante soluzioni prospettate da Bettoni

In relazione al quesito n° 1
a questione dirimente per l’applicazione dell’aliquota di favore relativa alle “start up” è rappresentata dal fatto che la nuova attività “non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni”. Ci si rimette, al riguardo, all’interpretazione di Codesta Agenzia che, con propria Circolare n° 17/E del 30 maggio 2012, avente ad oggetto “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – primi chiarimenti” espressamente citava:

Non impedisce l’accesso al regime – né in base alla lettera a) né in base alla lettera b) del decreto – la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR, non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 53 del TUIR.

Pertanto, alla stessa stregua, poiché il reddito derivante dalle collaborazioni sportive, rientra nei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, DPR 917/1986, non dovrebbero esserci impedimenti al godimento dell’aliquota di favore per le start-up.

In relazione al quesito numero 2
Dalla lettura dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021 emerge letteralmente che: “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.”

Pertanto, a parere dello scrivente, i compensi fatturati nel regime forfettario verranno tutti considerati per il calcolo del limite di € 85.000 annui.

Tuttavia, ai fini del calcolo del reddito, occorrerà non considerare compensi per € 15.000. In buona sostanza, se un professionista fatturerà € 50.000 ed il suo codice ATECO risulti 85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi, la cui declaratoria riporta:
– formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
– centri e campi scuola per la formazione sportiva
– corsi di ginnastica
– corsi o scuole di equitazione
– corsi di nuoto
– istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
– corsi di arti marziali
– corsi di giochi di carte (esempio bridge)
– corsi di yoga;

il coefficiente di redditività ammonta al 78% pertanto l’imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva sarà il 78% di € 35.000 (€ 50.000 – € 15.000 di franchigia ex art. 36 comma 6, D.Lgs. 36/2021).

Il terzo quesito risulta essere molto specifico in relazione alla disciplina più diffusa di quelle di competenza della scrivente Federazione: lo sci alpino.

A livello Federale vengono disciplinate le norme che consentono la formazione dei ruoli degli allenatori delle varie discipline.

In particolare si allega il regolamento per la Scuola Tecnici Federali di Sci Alpino di emanazione esclusiva della Federazione mediante approvazione da parte del Consiglio Federale.

Per tutte le discipline, tranne che per lo sci alpino, non esiste la previsione, tra i requisiti di ammissione al Ruolo dei Tecnici Federali, circa la necessità che i tecnici siano maestri di sci.

Per lo sci alpino si afferma:

  1. I Tecnici Federali – secondo le rispettive idoneità e qualifiche e nell’ambito delle corrispondenti competenze tecniche, come meglio specificate nei successivi articoli da 5.3) e 5.4) sono gli unici tecnici abilitati ad operare ai fini dell’insegnamento della tecnica, della preparazione e dell’assistenza agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, nell’ambito delle attività promosse, gestite o commissionate dalla Federazione, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali, dai GSMN, dagli Affiliati e dai Tesserati (ART. 5.1);
  2. Ai fini dell’insegnamento della tecnica e della preparazione agonistica, nonché ai fini dello svolgimento della pratica agonistica, la Federazione, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, i GSMN, gli Affiliati ed i Tesserati devono incaricare – secondo le modalità di collaborazione, di consulenza o di impiego di propria scelta – esclusivamente Tecnici Federali di Ruolo (ART. 5.2);
  3. È istituito il Ruolo Tecnici Federali, a sua volta suddiviso in Ruolo Allenatori per i diversi gradi e il Ruolo Allenatori Nazionali. Hanno diritto ad essere iscritti nel rispettivo Ruolo ed al livello di appartenenza, i Tecnici Federali che:
    1. siano in possesso del relativo Attestato di Idoneità Allenatore valido e vigente o, nel caso degli Allenatori Nazionali, della relativa qualifica ai sensi del precedente articolo 5.3 (v);
    2. siano in regola con la partecipazione ai corsi di aggiornamento periodici, ai sensi di quanto stabilito dai successivi articoli da 6.7 a 6.13. Sono esonerati dall’aggiornamento obbligatorio coloro che sono in possesso del titolo di Allenatore Nazionale.
    3. siano Tesserati FISI.
    4. Al venir meno anche di una sola delle condizioni di cui al precedente articolo 5.4., il Tecnico Federale di Ruolo viene cancellato dal Ruolo Tecnici Federali, al quale potrà essere riammesso subordinatamente a quanto previsto al successivo articolo 6.6 (iv). Al Tecnico Federale che sia stato cancellato dal Ruolo Tecnici Federali è fatto divieto, a partire dalla data di cancellazione dal Ruolo Tecnici Federali e sino alla data di eventuale nuova iscrizione al Ruolo Tecnici Federali, di svolgere qualsiasi attività a valere su quanto stabilito ed indicato ai precedenti articoli 5.1), 5.2) e 3). (ART. 5.4);
  4. L’Attestato di Idoneità Allenatore:
    1. viene rilasciato con diploma e distintivo FISI;
    2. abilita, secondo il rispettivo livello per il quale venga rilasciato, allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 5.1) e 5.3);
    3. attesta la qualifica di Allenatore di Ruolo (nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo e consente l’iscrizione nel Ruolo Tecnici Federali;
    4. si rinnova con la partecipazione ai corsi di aggiornamento, periodici e obbligatori. La mancata partecipazione comporta la sospensione dal Ruolo Tecnici Federali. (ART. 6.5);
  5. In funzione della qualifica di Maestro di sci (richiesta quale pre-requisito), la Federazione riconosce, in forza dell’accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale dei Maestri di sci, 9 CFF (dei quali 6 per conoscenze e 3 per abilità), derivanti dalle abilità individuali, dalle conoscenze degli aspetti tecnici specifici della disciplina e dalle conoscenze degli aspetti generali, in quanto dette argomentazioni risultano parte integrante e sostanziale del corso di formazione abilitativo necessario per il conseguimento della qualifica professionale di Maestro di sci (ai sensi della Legge 08 marzo 1991, n. 81) (ART. 7.2);
  6. Il decimo e residuo CFF per conoscenze, necessario all’ottenimento dell’Attestato di Idoneità Allenatore di I Livello verrà attribuito attraverso la frequenza di un corso di formazione specifico, per un totale di 21 ore complessive, con certificazione finale dei risultati. Accedono al corso per il conseguimento del decimo credito residuo i candidati che abbiano compiuto i 18 anni di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Qualifica di Maestro di sci, e l’iscrizione all’albo attestata dal rispettivo Collegio Regionale
    2. Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica
    3. Tessera FISI nelle ultime due stagioni consecutive (ART. 7.3).

Dall’insieme delle disposizioni si evince quindi che:

  1. Il ruolo di allenatore è di esclusiva competenza federale;
  2. Lo stesso non può essere definito un albo o elenco tenuto da un ordine professionale;
  3. Il pre-requisito di essere maestro di sci è solo finalizzato al riconoscimento dei crediti formativi necessari all’ottenimento dell’Attestato di idoneità di competenza federale;
  4. peraltro si richiede, anche per il mantenimento dell’iscrizione nel ruolo dei tecnici federali, l’iscrizione al collegio ma non anche l’esercizio in forma individuale o associata della professione di maestro di sci.

Ciò porta a concludere, ad avviso di chi scrive, che, in relazione agli allenatori di sci alpino non si applichi l’esclusione dal novero dei lavoratori sportivi, limitatamente all’esercizio dell’attività di allenatori. Con la conseguenza che, ai fini tributari ed ai fini previdenziali, la coesistenza eventuale dell’esercizio dell’attività di maestro di sci e di allenatore, porti ad una dicotomia di comportamenti distinti, essendo l’esercizio dell’attività di maestro di sci attratta dalle regole “ordinarie” e dalla contribuzione INPS “gestione commercianti” mentre l’esercizio dell’attività di allenatore disciplinata dalle speciali regole del lavoratore sportivo e dalla contribuzione INPS “gestione separata lavoratori autonomi”. Riforma dello sport i tre  Riforma dello sport i tre 

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Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

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