Nuova legge sicurezza, cosa cambia nello sci alpinismo.
Dopo aver descritto alcuni aspetti della nuova legge sulla sicurezza dello sci alpino e dello sci di fondo, ecco le novità che riguardano lo sci alpinismo. Come nelle precedenti occasioni, chi le descrive è l’avvocato Francesco Persio della Commissione Governativa Riforma Sport.
Con la Precedente normativa (art. 17 L.363/03: “Sci fuoripista e sci alpinismo”, con l’art.17 della Legge 363/03 il legislatore aveva dettato due importanti prescrizioni in tema di sci fuori pista e sci alpinismo.
La prima prescrizione riguarda il tema della responsabilità per eventuali incidenti verificatisi fuori pista: in tal caso, qualora si verifichi un incidente, è esclusa la responsabilità del gestore degli impianti e del concessionario anche nel caso in cui il percorso fuori pista sia servito dagli impianti.
Ciò significa che lo sciatore che decide di seguire un percorso al di fuori delle piste segnalate lo fa a proprio rischio e pericolo non potendo avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del gestore degli impianti, al quale non può esser addebitata alcuna colpa (così ad esempio per lo stato del percorso fuori pista).
Viceversa il gestore è responsabile per quanto di propria competenza, all’interno dell’area sciabile attrezzata.
La seconda prescrizione riguarda invece coloro che praticano lo sci alpinismo imponendo, nel caso di “evidenti rischi di valanghe”, l’obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici. Al fine di consentire una pronta individuazione e di garantire un idoneo intervento di soccorso.
Oggi la nuova normativa è cambiata e, ricordiamo, è già entrata in vigore Decreto_legislativo_40_2021 ( art. 26 D.L. n.40 del 28.2.2021: “Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche”).
Attualmente la materia è disciplinata dall’art. 26 del D.lgs n.40 del 28.2.2021.
Con l’introduzione delle nuove disposizioni normative viene di fatto, sostanzialmente integrato l’art.17 della Legge 363/03 con l’aggiunta del comma 3 e del comma 4.
Riguardano rispettivamente l’obbligo dei gestori di esporre quotidianamente il bollettino delle valanghe.
E la facoltà dei gestori di destinare all’interno dell’area sciabile attrezzata appositi percorsi per la risalita con gli sci di alpinismo.
In particolare, la nuova normativa al comma 2 disciplina le attività escursionistiche anche mediante le racchette da neve.
Con ciò differenziandosi dalla precedente normativa che riguardava soltanto lo sci-alpinismo e lo sci fuoripista.
Sempre al comma 2 la nuova normativa provvede a individuare quali ulteriori strumenti di segnalazione, la “pala “e la “sonda da neve” che, pertanto, si aggiungono ai sistemi elettronici di segnalazione già previsti dall’art. 17 della L.363/03.
Considerazioni finali
Il comma 2 dell’art.26 prevede una prescrizione molto importante. Rimette allo sciatore la valutazione circa “le condizioni climatiche e della neve” che possano comportare “evidenti rischi di valanghe”.
Con con ciò lasciando piena libertà di decisione in merito all’opportunità di premunirsi o meno dell’apposito sistema elettronico.
Invero, in caso di “evidenti rischi di valanghe”, si auspica che gli appassionati evitino a priori di mettere in pericolo la propria incolumità. E quella dei soccorritori!
In ogni caso l’obbligo di premunirsi di sistemi elettronici (cd dispositivi ARVAL “apparecchi di ricerca in valanga) costituendo una “precauzione minima” potrebbe essere generalizzato in modo da consentire sempre un pronto intervento. Evitando così all’utente di correre inutili rischi ed al contempo evitando dispendiose attività di ricerca e soccorsi. Nuova legge sicurezza cosa
Avv.Francesco Persio
(Commissione Governativa Riforma Sport)