Il “pensiero di un maestro di sci” di oggi si intitola: “L’istanza, il refuso e la dimenticanza”. In realtà non si tratta di un pensiero ma di un lettera. Anzi di un istanza – parere che la maestra di sci abruzzese Fabiola Bartolucci ha inviato, con l’aiuto dell’Avvocato Francesco Mambretti, a:
Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo
Al Sig. Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo
ISTANZA – PARERE
La sottoscritta Dott.ssa Fabiola Bartolucci, c.f. BRTFBL63C54H501A residente in Ovindoli (Aq), via Roma 19, Maestra di Sci iscritta al Collegio Regionale dei Maestri di Sci dell’Abruzzo, che sottoscrive in calce, assistita dall’Avv. Francesco Mambretti del foro di Como, con studio in Erba, via Dante 44, espone.
Premesso che
– L’art. 1 comma 10 lett. oo) del DPCM n. in vigore dal 14.01.2021, testualmente recita: “Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata all’esercizio di competizioni……… nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci…”
– Nella stesura dell’articolo in oggetto il legislatore è incorso in un chiaro refuso e/o dimenticanza, che necessita di correzione de iure condendo, per i motivi che di seguito si vanno ad esporre:
1) Tutta la legislazione in materia professionale di Sci è basata sulla Legge quadro n.81 dell’8 marzo 1991 poi integrata dalle rispettive leggi regionali, con cui il legislatore ha inquadrato la figura di Maestro di Sci come “professione” con abilitazione di stato ex lege, con ciò riconoscendo automaticamente il carattere prevalentemente intellettuale della prestazione, e privando progressivamente Fisi e Coni di ogni giurisdizione sulle professioni sciatorie.
2) La norma del DPCM contiene un riferimento alla Professione di Maestro di Sci solo all’art. 4 lett. oo) laddove consente sugli impianti da Sci le prove di abilitazione all’esercizio della professione (riconoscendone quindi la figura e considerandone l’abilitazione di stato) omettendo però di menzionare ogni riferimento atto a consentire agli abilitati iscritti agli albi l’esercitazione professionale in forma singola, in particolare l’esercizio di quella necessaria parte di attività professionale che non sia in contatto con il pubblico, da ritenersi consentita in emergenza in analogia con le attività professionali in genere, così come consentite, disciplinate e regolamentate dalla precedente lettera nn) dello stesso comma del DPCM.
Infatti si precisa che tale lettera nn), ponendo una serie di limitazioni all’esercizio delle attività professionali, conseguentemente le consente laddove non vi siano contatti diretti con il pubblico o con i collaboratori [1].
3) La norma di cui alla lettera 00) contiene una chiara dimenticanza laddove non chiarisce che a differenza degli altri sport, le figure professionali legate alla disciplina sportiva dello sci sono inquadrate in albi professionali di legge che non c’entrano nulla con le Federazioni, disciplinate in forma distinta, poiché queste ultime hanno solo giurisdizione su dilettanti.[2]
4) L’omissione normativa, relegando all’interpretazione l’indiscutibile diritto – dovere sia derivante ex lege che dalla deontologia della categoria dei Maestri di andare a sciare almeno in forma singola (senza allievi) sugli impianti aperti, per mantenersi professionalmente esercitati (diritto – dovere che, in quanto Professionisti iscritti ad un albo, riveste precedenza assoluta rispetto ai c.d. “atleti”, a qualsiasi livello privi di titolo legale professionale), in assenza di un accenno esplicito ad uso degli impiantisti e delle Forze dell’Ordine addette ai controlli, ne pregiudica irreparabilmente l’esercizio. Si sottolinea che, basandosi la professione di Maestro di Sci sull’esecuzione di gesti sportivi, l’inattività forzata determina un deterioramento delle abilità professionali in misura non minore che ad un atleta ai massimi livelli.
L’omissione di accenno esplicito sta determinando da parte dei vettori funiviari un trattamento diseguale tra taluni Maestri di Sci a cui viene consentito l’accesso agli impianti (in quanto addetti alle competizioni solo in virtù di titoli non riconosciuti dalla legge) e tutti gli altri Maestri di Sci, distinzione che la legge espressamente nega ribadendo l’uguaglianza dei Professionisti, sancendo il principio che i tutti i Maestri di Sci sono gli unici docenti abilitati di qualunque tipo di sciatore, di qualsiasi livello, atleti compresi; disparità di trattamento che crea un gravissimo danno alla dignità ed al decoro professionale, con danno immenso all’immagine pubblica unitaria di categoria.
5) Per le ragioni su esposte, costituisce chiaro refuso/dimenticanza legislativa la circostanza secondo cui un atto normativo che, avendo disposto in emergenza la chiusura al pubblico degli impianti da sci, consentendone l’accesso a categorie privilegiate, contiene un riferimento che consente le prove di abilitazione all’esercizio della professione di Maestro di Sci (unico soggetto che la legge riconosce quale professionista dello sci con abilitazione di stato), senza contenere alcuna menzione o riferimento esplicito atto ad individuarne l’esercitazione professionale in forma singola, in particolar modo l’esercizio di quella parte di attività professionale che non sia in contatto con il pubblico, in analogia con le attività professionali in genere, così come consentite e disciplinate dalla precedente lettera nn) dello stesso comma.
6) Si aggiunga da ultimo che, nella vigenza della norma, visto che dalla lettura del combinato disposto delle due lettere un divieto di accesso non esiste, un chiarimento sul punto agli operatori funiviari da parte dell’Autorità Amministrativa (Collegi Regionali e Nazionale compresi) in base alla presente interpretazione sarebbe già di per sé sufficiente a dirimere la questione.
Tutto ciò premesso
Si rivolge istanza per tramite delle SS.VV. a tutte le Istituzioni di riferimento affinché doverosamente nel nuovo atto normativo governativo in fieri, in correzione dell’attuale, venga inserita la dicitura “l’accesso agli impianti, qualora in funzione, è consentito ai Maestri di Sci in forma singola senza contatti con il pubblico”.
Con osservanza.
Avv. Francesco Mambretti / Dott.ssa Fabiola Bartolucci
[1] A titolo esemplificativo, in analogia iuris, nessun DPCM in alcuna fase di lockdown ha mai impedito ad un professionista titolare di attività di accedere al proprio studio standovi da solo per svolgere lavoro d’ufficio che non comporti contatti sociali, in assenza di impiegati e collaboratori e senza incontrare clienti. All’uopo è solo necessario munirsi di autocertificazione per gli spostamenti.
In analogia lo studio del Maestro di Sci è la pista, a cui ha un diritto-dovere giuridico e deontologico di accedere (per tenersi in esercizio, provare un nuovo materiale, realizzare video per lezioni on line ecc.).
[2](……omissis.) Sul punto si veda l’articolo pubblicato su SciareMag del 20.02.2021. L’istanza il refuso e la L’istanza il refuso e la L’istanza il refuso e la