Legge sicurezza, nuovo “incredibile” cambio: entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Solo ieri le società impianti erano intervenute per fare chiarezza sull’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza per alcune dichiarazioni apparse su diversi media, che differivano da quanto loro comunicato. Ebbene, oggi arriva una nuova versione dei fatti.
A loro conoscenza c’era uno slittamento della nuova legge al 31 dicembre 2023, data che un decreto del maggio scorso, consentiva di potersi adeguare nel migliore dei modi. Il “pasticcio” si è creato dal momento che a luglio è stato fatto un terzo decreto che stabiliva l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, ma evidentemente tale comunicazione non è arrivata alle stazioni e alle regioni, convinte, dalla Lombardia all’Alto Adige, che se ne sarebbe riparlato nel 2023.
Allo sciatore alcuni punti della legge interessano poco se non quegli articoli che non prevedono un adeguamento delle strutture in pista, quindi di facile applicazione. Come l’obbligo di assicurazione RCT , l’impiego del casco fino al 18esimo anno di età, l’alcool test.
Per queste nuove regole non serve certo chissà che per adeguarsi. Allora perché le stazioni non sapevano la data esatta?
Lo spiega l’Avvocato (nonché maestro di sci) Francesco Persio, “padre” tecnico della nuova legge che ha seguito da zero, fino alla conclusione della sua evoluzione, quale componente della Commissione Governativa Riforma Sport.
Dice Francesco Persio:
Come noto la riforma in materia di sicurezza sulle piste da sci attuata con il D.lgs n.40/21 ha introdotto importanti novità (cfr. assicurazione obbligatoria, casco obbligatorio fino a 18 anni di età, alcol test ecc…..), destinate a produrre rilevanti mutamenti nell’attività sciistica.
Purtroppo sull’entrata in vigore del D.Lgs n.40/21 si sono avvicendati diversi provvedimenti che hanno creato non poche difficoltà.
Ritengo opportuno e utile per il mondo dello sci riepilogare, in modo sintetico, le diverse disposizioni che hanno interessato l’entrata in vigore del D.Lgs n.40/21, cercando di rendere il tutto facilmente comprensibile:
1) iniziale entrata in vigore: 1.3.2021 ai sensi dell’art. 43 del D.lgs n.40/2021
2) I° proroga: 1.1.2022 prevista dal D.L.41/21 (c.d. Decreto Sostegni); testo originario
3) II° proroga: 31.12.2023 prevista dal D.L. 41/21 come mod.con Legge di conversione n.69 del maggio 2021
4) III° proroga: 1.1.2022 prevista dal D.L. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) come mod.con legge di conversione n.106 del luglio 2021.
In sostanza quindi le nuove disposizioni in materia di sicurezza introdotte con il D.Lgs n.40/2021 (al momento) entreranno in vigore il 1.1.2022 come previsto dal D.L. n.73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) come mod. con Legge di conversione n.109 del luglio 2021.
Lo stretto susseguirsi, in un breve e ristretto lasso temporale, di disposizioni normative con diversi contenuti, a volte tra loro opposti e contrastanti, ha ingenerato un discreto stato di confusione nell’ambiente dello sci e spesso ha creato dubbi anche agli addetti ai lavori sull’effettiva data di entrata in vigore del decreto.
Difficoltà acuite dal sovrapporsi di scadenze diverse per ciascun decreto (o addirittura parte di esso) facente parte della Riforma del diritto sportivo, all’interno della quale è contenuta la riforma della sicurezza sulle piste da sci.ge sicurezza nuovo cambio Legge sicurezza nuovo cambio