Nella nostra breve e sintetica esperienza delle legislazioni a confronto in materia di sicurezza in montagna, abbiamo fatto un salto oltre oceano e siamo sbarcati negli USA. Gli immensi comprensori sciistici ci fanno sognare; vediamo se, invece, le norme di legge ci riportano a più miti consigli di prudenza oppure ci liberano del tutto da ogni inibizione. Negli Stati Uniti, costituzionalmente di struttura federale, non esiste una legislazione nazionale (federale, appunto) valida e/o applicabile in tutti gli stati. Per tradizione i singoli Stati hanno emanato disposizioni normative e tra questi, come è logico che sia, lo hanno fatto prevalentemente gli stati ad ampio indirizzo montano quali Michigan, Colorado, Vermont e Utah. Le prime disposizioni normative, chiamate ancora oggi «Ski Safety Acts» hanno origine negli anni ‘60 e sono tesi alla regolamentazione e protezione delle lobby dei gestori degli impianti che si sono trovati soggetti passivi di alcune gravose decisioni di condanna di alcune corti statunitensi per qualche caso di incidenti. Il primo stato a seguire questa strada fu il Michigan, seguì il Vermont (negli anni ‘70) che teorizzò il principio, oggi ancora applicato, dell’«Acceptance of Inherent Risks» (ossia la teoria dell’accettazione del rischio). Negli anni 1979 e seguenti Colorado e Utah emanarono i loro Ski Safety Acts, primi atti normativi a contenere disposizioni specifiche dedicate alla pratica dello sci. La disposizione cardine adottata dalle Corti (Tribunali) Statunitensi, che operano in un regime giuridico di «common law», ossia un sistema giurisdizionale e di giudizio basato sui precedenti giurisprudenziali, è quella della teoria dell’accettazione del rischio; per rendere il concetto più chiaro e comprensibile anche ai non giuristi: la legge presume in modo assoluto che lo sciatore abbia acconsentito ad esporsi al rischio – di sinistro/infortunio – nel momento in cui decide di inforcare gli sci o la tavola da snowboard. Ciò nella pratica vuol dire che in caso di incidente, salvo una sussistente e significativa prova contraria in termini di responsabilità a carico della condotta di un altro soggetto, ciascuno assume il rischio e la responsabilità dei danni che possa subire o provocare. Insomma negli USA (come anche in alcuni stati europei e ne abbiamo parlato nei due precedenti numeri di gennaio) l’ordinamento giuridico impone a ciascun individuo un senso di responsabilità per le proprie condotte. Meritano poi una certa attenzione alcuni singolari accordi che intervengono tra gestore delle aree sciabili e sciatori/utenti. Trattasi dei «c.d.» «exculpatory agreements»; vere e proprie liberatorie, clausole di esonero da responsabilità, a favore dei gestori nelle quali l’utente sciatore dichiara di tenere indenne e liberare il gestore da responsabilità in caso di incidenti. Naturalmente si dibatte in merito alla validità e efficacia di tali accordi, di fatto del tutto favorevoli al gestore. Non sorprende che nel Michigan le Corti dello stato hanno pressoché unanimemente considerato validi tali accordi, fatta eccezione per i casi di grave negligenza (gross negligence) nella condotta del gestore all’origine di un determinato evento. In questi casi la liberatoria non avrà effetto; negli altri stati invece tali liberatorie sono state considerate giuridicamente valide ed efficaci in assoluto sul presupposto che: – il documento è stato liberamente sottoscritto dalle parti, – era chiaro nei suoi contenuti e dunque pienamente intellegibile per l’utente.
Nello stato de Vermont invece, l’orientamento verso questo tipo di accordi/liberatorie è opposto ritenendo che i contenuti di una liberatoria di questo tipo si ponga in contrasto con i principi di protezione della salute pubblica Ciò perché in questo stato si ritiene giusto che l’accettazione del rischio da parte di un utente sciatore non possa andare oltre gli ordinari rischi connaturati e presenti nella specifica attività sportiva praticata; andare oltre e legittimare una liberatoria da responsabilità, se pur liberamente sottoscritta, non viene considerata una pratica compatibile con la politica di protezione della salute pubblica dello stato. Nel Colorado gli exculpatory agreements vengono, in linea di massima, riconosciuti come giuridicamente validi a condizione che:
> Il soggetto o gestore a cui favore è rivolto l’accordo non deve essere gravato da obblighi specifici verso il pubblico (dunque l’accordo non potrebbe far venire meno il rispetto di determinate disposizioni di legge a carico del gestore);
> Non si deve vertere in ambito di servizi pubblici essenziali;
> L’accordo deve essere il frutto di una libera determinazione delle parti.
> L’intenzione delle parti e in contenuto dell’accordo liberatorio deve essere chiaro nel suo testo e nei suoi elementi essenziali. Nello Utah, in linea di principio, tali accordi sono riconosciuti validi come e secondo i principi in vigore nel Colorado, mentre li considerano invalidi nei casi di accordo sottoscritto da minorenne o, anche in caso di adulto, nei casi in cui l’evento sia stato determinato da contribuzione causale di dolo o colpa grave.
In ambito di condotta degli sciatori, negli USA vigono e vengono interpretate in sede applicativa dalle corti distrettuali le condotte di prudenza sostanzialmente analoghe a quelle europee dettate dale regole FIS. Trattasi di guidelines (non norme di legge imperative) che i giudici tengono in considerazione secondo il principio dell’attribuzione allo sciatore più esperto di una maggiore soglia di responsabilità. Tale criterio è stato recepito per esempio nel Ski Safety Act del Colorado dove peraltro una sua sezione prevede un onere di responsabilità a carico dello sciatore che si trova a monte; trattasi di una presunzione «relativa» che può essere ribaltata da una prova contraria evidenziante una responsabilità a carico dello sciatore a valle, ad esempio conseguente ad una repentina manovra, di fatto inevitabile.
Per quanto riguarda la pratica del freeride e il connesso rischio valanghe, praticandosi l’attività prevalentemente in aree pubbliche non sottoposte a vincolo di controllo da parte del gestore, la responsabilità di questi sarà normalmente esclusa fatta eccezione per i casi di accertata colpa grave. Qualora invece la valanga si verifichi all’interno di un’area sciabile, la responsabilità del gestore sarà affermata tutte le volte in cui egli non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento, sia predisponendo barriere e recinzioni sia rendendo informati gli utenti delle zone di sussistente pericolo. III
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