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La legge in pista in Svizzera e Germania

Proseguiamo il percorso intrapreso relativo all’analisi delle normative degli altri paesi in materia di sicurezza in montagna, andando a curiosare nelle legislazioni di Germania e Svizzera.
GERMANIA: dal punto di vista istituzionale la Repubblica Federale Tedesca è suddivisa in Land e dunque il sistema normativo specifico che ci riguarda è disciplinato da normative emanante dai Land, diretta applicazione di principi di base Europei e Federali. 
Sicurezza: la Germania riconosce sotto il profilo giuridico l’applicazione delle norme dettate dal decalogo FIS e le considera vincolanti per gli sciatori. I tribunali le considerano le prime norme da tenere in considerazione ai fini di un giudizio di responsabilità. Le norme FIS si rivolgono e sono vincolanti anche per gli snowboarder. L’ambito di validità delle norme FIA comprende sia le aree sciabili che le zone non propriamente definite o catalogate come pista ma che possono essere agevolmente percorse dagli utenti (una sorta di area sciabile allargata… da valutarsi caso per caso). Al contrario, non trovano applicazione le norme FIS in neve fresca fuori pista,  aree dunque dove la pratica è libera ma priva di diritti specifici. In questi casi la pratica viene rimessa al rischio e alla valutazione di responsabilità personale di ciascuno.
Genitori e tutori: su costoro gravano le responsabilità per le condotte dei figli minorenni e/o dei soggetti a loro affidati. Stessa presunzione di responsabilità si applica anche ai soggetti affidatari di persone portatori di disabilità per i quali, in caso di danno cagionato, trova applicazione il regime di presunzione di responsabilità del soggetto che ne ha l’affidamento o la custodia; naturalmente è riservato il diritto di prova contraria. 
A differenza della nostra legislazione, in Germania il risalire le piste da parte di escursionisti è pratica non vietata, tuttavia è sottoposta a una serie di regole «consigliate»: 
> Procedere  a bordo pista e, in caso di necessità di attraversamento della pista, ciò è consentito in zone con ampia visibilità, 
> Se gli escursionisti sono in gruppo essi devono adottare una distanza tra loro tale da non creare intralcio o ostacolo per gli sciatori; dal canto loro gli sciatori devono mantenere una condotta di prudenza, consapevoli della possibilità della presenza di escursionisti.  

SVIZZERA: non esiste una legislazione specifica di tipo nazionale. Le disposizioni di base sono quelle della responsabilità in ambito civilistico e penalistico. Questo pensiero proviene da un insigne giurista, forse uno dei massimi esperti in materia di sicurezza, l’avv. Heinz Walter Mathys, Presidente della Commissione SKUS – Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni su discese da sport sulla neve. Dunque, a livello preventivo sono state emanate, da ultimo nel 2002, specifiche normative di «indirizzo», le direttive SKUS e FUS. Quelle SKUS sono state emanate appunto dalla Commissione svizzera per la prevenzione degli infortuni in caso di discese da sport invernali, istituita nel 1960 e FUS, la Commissione per le questioni giuridiche relative agli sport invernali e le funivie svizzere, fondata nel 1974. I destinatari delle direttive SKUS sono sia i responsabili per la sicurezza dei gestori funiviari, sia gli sciatori che gli snowboarders. Le direttive SKUS e FUS coprono l’intero ambito di pianificazione, gestione aree sciabili, manutenzione delle stesse. Tali disposizioni sono considerate ed applicate come vincolanti dalle corti svizzere la cui giurisprudenza, un po’ come quella francese, valuta il principio della pratica dello sci come un’attività libera e individuale i cui rischi ricadono su ciascuno degli utenti: insomma chi scia lo fa a proprio rischio. Il contenuto della direttiva SKU è il seguente:
> Responsabilità personale dell’utente delle discese (cifre 1-3)
> Suddivisione delle discese (cifre 4-6)
> Pianificazione delle discese (cifre 7-12)
> Utilizzazione conforme delle discese (cifre 13-16)
> Apertura delle discese (cifra 17)
> Demarcazione delle discese (cifre 18-24)
> Bordo della pista (cifre 25-27)
> Misure di protezione contro gli ostacoli artificiali o naturali
(cifre 28-30)
> Impiego di veicoli battipista (cifre 31-34)
> Misure in caso di pericolo di valanghe (discese demarcate, zona
non controllata, Freeride Checkpoints, attualità dell’avvertimento,
cifre 35-38)
> Misure di protezione contro il pericolo di caduta (cifre 39-41)
> Servizio delle piste e del soccorso (cifre 42-46)
> Servizio d’ordine (cifre 47-48)
> Stato della demarcazione e della segnaletica [demarcazione delle piste, degli itinerari e delle piste da slitta, cartelli di pericolo, tavole di avvertimento (pericolo di valanghe nella zona non controllata,
segnale luminoso lampeggiante in caso di valanghe, zona a bassa velocità, nessuna discesa demarcata né controllata, non abbandonare la discesa – crepacci), cartelli di sbarramento, cartelli di indicazione, zone di protezione di flora e fauna, tavole di orientamento, cifre 49-57]
> Dimensioni minime di cartelli e tavole
> Determinazione dei colori secondo le norme RAL.
A differenza della nostra legislazione (L.36372003) che prevede una presunzione di concorso di colpa (salvo prova contraria) in caso di incidente o collisione, l’art. 41 I comma del Codice civile svizzero dispone che «chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia se cagionato intenzionalmente sia se cagionato per negligenza o imprudenza».
Interessante poi che le regole SKUS abbiano specificatamente previsto prescrizioni rivolte agli snowboarders e in ambito di «park e pipe».  eccome un estratto:
> Snowboard
1. La gamba anteriore deve essere collegata saldamente alla tavola con una cinghia di ritenuta.
2. Durante la risalita con skilift o seggiovie togliere la gamba posteriore dall’attacco.
3. Prima di ogni cambio di direzione, in particolare prima di un heel turn/una virata backside, volgere lo sguardo indietro per verificare lo spazio.
4. Dopo aver tolto lo snowboard, posarlo sempre sulla neve con gli attacchi verso il basso.
5. Sui ghiacciai, non staccare la tavola per il pericolo di crepacci.
> Per park e pipe:
1. Prima di usare fun park e half pipe farsi un’idea degli impianti.

2. Prima di esibirsi in acrobazie, accertarsi che la zona di atterraggio sia libera III 

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Marco Di Marco

Nasce a Milano tre anni addietro il primo numero di Sciare (1 dicembre 1966). A sette anni il padre Massimo (fondatore di Sciare) lo porta a vedere i Campionati Italiani di sci alpino. C’era tutta la Valanga Azzurra. Torna a casa e decide che non c’è niente di più bello dello sci. A 14 anni fa il fattorino per la redazione, a 16 si occupa di una rubrica dedicata agli adesivi, a 19 entra in redazione, a 21 fa lo slalom tra l’attrezzatura e la Coppa del Mondo. Nel 1987 inventa la Guida Tecnica all’Acquisto, nel 1988 la rivista OnBoard di snowboard. Nel 1997 crea il sito www.sciaremag.it, nel 1998 assieme a Giulio Rossi dà vita alla Fis Carving Cup. Dopo 8 Mondiali e 5 Olimpiadi, nel 2001 diventa Direttore della Rivista, ruolo che riveste anche oggi. Il Collegio dei maestri di sci del Veneto lo ha nominato Maestro di Sci ad Honorem (ottobre ’23).

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