FRANCIA: anche in Francia non esiste una specifica legislazione in materia. Le aree sciabili sono trattate giuridicamente come luoghi pubblici e dunque sottoposti alla giurisdizione amministrativa dello stato. Ai Sindaci sono attribuiti i poteri di controllo e vigilanza oltre che di normazione nel settore della montagna per il tramite dello strumento delle ordinanze, in particolare per la definizione delle piste e della segnaletica. Organo ulteriore e di superiore controllo sono i Prefetti i quali hanno potere di sostituirsi ai Sindaci laddove ne sorga una necessità o in casi in cui non sia emanato un provvedimento utile alla tutela della collettività o ve ne sia uno o più che non rispondono alle effettive tutele. Posto che le aree sciabili essendo considerate luoghi pubblici, aperti al pubblico, come detto ricadono sotto il regime della responsabilità amministrativa. Sussistono dunque casi di contestata responsabilità nei confronti di amministratori pubblici (i Sindaci) per casi riferibili a omissioni o insufficienza di atti idonei alla tutela dell’incolumità o inidoneità e insufficienza di provvedimenti quali ad esempio la mancata installazione di barriere, cartelli di segnalazione etc.. Costoro potranno invocare la propria assenza di responsabilità fornendo prove circa l’insussistenza del dovere contestato oppure la circostanza che l’evento si è verificato per colpa della vittima la quale, a sua volta, dovrà dimostrare di aver adottato prudenza adeguata alle proprie capacità ed alla difficoltà del percorso; obbligo questo che sarà tanto più grande quanto più elevato sarà il gradi di difficoltà del pendio o la difficoltà delle condizioni di neve o metereologiche in cui si è determinato l’evento Trattasi di un obbligo e un senso di responsabilità riconosciuto culturalmente e genericamente che, dunque, non impone la necessaria esistenza di una norma di legge ma che si ribalta sul senso di responsabilità di ciascun utente sciatore. In ambito di gestione impianti, la materia è regolamentata da leggi dello stato. L’uso delle seggiovie prevede che i bimbi al di sotto del 1,25 metri di altezza debbano essere accompagnati da un adulto e debbano svincolare i bastoncini dai polsi (devono essere tenuti in una mano con l’altra libera). In materia di circolazione sulla neve il regime della responsabilità è imperniato sulle disposizioni di legge dettate dal sistema codicistico civile, secondo il quale il soggetto che ha determinato un danno è obbligato a risarcirlo. Anche in Francia le disposizione del Decalogo FIS hanno una rilevante applicazione e interpretazione ai fini del decidere di un evento dannoso tanto che sono state di fatto recepite nelle ordinanze locali municipali a sostegno degli obblighi di condotta degli sciatori quali: il rispetto degli altri sciatori (Regola n.1), il controllo della velocità (Regola n.2), precedenza dello sciatore a valle (Regola n.3) e le disposizioni relative agli incroci (Regola n. 4). Le Regole FIS n.9 e 10 sull’assistenza alle persone in condizioni di pericolo e sull’identificazione delle persone in caso di incidente, sono disposizioni già presenti nel Codice Penale francese. Da segnalare poi che in Francia la definizione di sciatore data dalle norme del decalogo FIS è stata sostituita con «utente» così che da poter annoverare e sottoporre al regime applicativo anche diverse pratiche sportive in pista quali lo snowboard (peraltro inserito quale disciplina nell’ambito della Fèdèration Francaise de Ski) o altro. Da ultimo segnalo che al fine di contrastare i rischi (purtroppo presenti) legati sia all’omissione di soccorso sia dell’identificazione del soggetto danneggiante (per esempio in caso di fuga) la Francia ha istituito un Fondo di Garanzia per gli incidenti avvenuti in luoghi aperti al traffico pubblico con legge del 1977. Fondo a copertura dei danni occorsi però esclusivamente in pista (non fuori pista) e limitatamente al territorio francese per effetto della sua finanza, sostenuta esclusivamente da compagnie di assicurazioni francesi. III
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