Una nuova stagione invernale è alle porte e augurandoci che la necessaria materia prima «neve» giunga senza farsi desiderare troppo, iniziamo questa rubrica occupandoci dei mezzi meccanici ausiliari e non solo, per la gestione delle aree sciabili. Le società di gestione impianti così come i titolari delle molte strutture commerciali, quali rifugi, baite, hotel sparsi qua e là per le montagne, hanno affinato sempre più le loro attività gestionali e conseguentemente il loro parco automezzi oggi si è evoluto tecnicamente ed è anche cresciuto in termini numerici. Numericamente sono proliferate le attività anche di natura turistico alberghiero e recentemente si sono diffuse anche le pratiche di turismo in quota, con soggiorni plurigiornalieri con trasferimento sci o senza, con automezzi meccanici, da una struttura a un altra; un turismo tipo «skisafari», sicuramente affascinante, un po’ fuori dagli schemi convenzionali.
Tutto ciò giova all’industria della montagna e rappresenta un apprezzabile sviluppo dell’offerta turistica montana. Tutto questo però porta l’attenzione sui presidi di sicurezza utilizzati dai gestori e dagli organizzatori di questo tipo di soggiorno, infatti i mezzi normalmente utilizzati sono motoslitte o gatti delle nevi, sui quali vengono alloggiati i turisti e i loro bagagli (ove il trasferimento non sia invece un trasferimento con gli sci). Il traffico in pista degli sciatori, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, già di per sé crea una condizione talvolta di pericolo nei confronti della quale le condotte degli sciatori devono essere improntate alla massima prudenza e al rispetto della disciplina prevista ex lege. Che ricordiamo così nei suoi termini più generali e essenziali:
– rispetto della segnaletica;
– rispetto dei diritti di precedenza;
– rispetto e moderazione della velocità in tutte le condizioni di affollamento, in prossimità degli impianti di risalita, in prossimità o presenza di scuole di sci con gruppi, di baite o rifugi e in tutti casi in cui le condizioni di visibilità non siano ottimali o in cui le condizioni della neve siano di per sé scarse e/o non buone;
– rispetto degli obblighi di corretto stazionamento/fermata, di corretta ripartenza.
In questo contesto i mezzi meccanici dei gestori degli impianti e delle strutture commerciali devono rispettare un principio di base previsto dal nostro legislatore, secondo il quale, all’art. 16 (mezzi meccanici), si dispone che:
1. È inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
In caso di un incidente o di una collisione con sciatori, ove dovesse essere rilevata un’inosservanza di tali prescrizioni, essi saranno ritenuti responsabili e dunque tenuti a risarcire il danno cagionato. Naturalmente anche gli sciatori avranno l’obbligo di adottare una cautela specifica in tutti i casi in cui un mezzo meccanico, dotato dei dispositivi luminosi e sonori attivi, transiti per le piste. Essi dovranno allontanarsi o evitare di percorrere il tratto di pista che li ponga sulla direttrice di marcia del mezzo; se non possibile, sarà corretta la condotta di fermarsi quanto più lontano possibile e, comunque, dare a tali mezzi la precedenza di transito.
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