Impiantisti: “La Legge sulla sicurezza in montagna, entrerà in vigore tra due stagioni”
Le voci hanno iniziato a girare a metà estate, fino a quando nei giorni scorsi la faccenda è venuta a galla. La “vecchia 363 del 2003” non può ancora andare in pensione. Le toccherà lavorare ancora almeno due stagioni, ma è probabile anche di più. Perché quando la nuova legge entrerà in vigore, le Regioni avranno due anni per potersi adeguare Questo è quanto ci pregano di diffondere gli impiantisti.
Il motivo di questo rinvio? Probabilmente ancora una volta c’è di mezzo il covid. Si è ritenuto dare più tempo alle stazioni per adeguarsi ad alcune nuove norme. Nulla a che fare il principio dell’Assicurazione RC obbligatoria o l’obbligo del casco fino ai 18 anni. Ci sono diversi punti che interessano poco l’utente, ma per chi deve gestire le aree sciabili l’impegno è ben diverso. Però la legge quadro è unica e non si può scomporre, quindi bisogna ancora attendere almeno due anni.
Un esempio. L’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.
Il secondo comma dell’art. 30, invece, dice che è previsto l’obbligo a carico del gestore di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. È solo un esempio, ma questo presuppone prendere accordi con le società assicurative. Cose che non avvengono con uno schiocco di dita.
In realtà le società impianti non erano particolarmente preoccupati nell’immediato di questo fatto. L’entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2023 era già stato ufficializzato da un decreto tra la fine di aprile e maggio. Notizia evidentemente poco divulgata o comunque considerata non così interessante da doverla diffondere a dovere. Ora, che la stagione è alle porte diversi media hanno così scritto che già dal 1° gennaio sarebbe stata obbligatoria l’assicurazione Rc e il casco fino ai 18 anni. Detto che entrambi i provvedimenti ognuno li può autonomamente adottare senza bisogno di alcuna legge, l’obbligo scatterà dunque non prima del 31 dicembre 2023, quindi tra due stagioni.
Per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio c’è una comunicazione che Anef ha mandato a tutti gli associati pochi minuti fa:
A sostegno di tutto questo Anef ha comunicato agli Associati la seguente comunicazione che dovrebbe sgombrare qualsiasi dubbio: “Negli ultimi giorni ci è stato segnalato che varie fonti, tra le quali anche alcuni siti specializzati, stanno indicando termini sbagliati in merito alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2021, che introdurrà un’ampia revisione della Legge 363/03.
Precisiamo che tale Decreto Legislativo, varato dal Governo il 28 febbraio 2021, entrerà in vigore solo dal 31 dicembre 2023.
Infatti il DL Sostegno 1 (Decreto Legge 41/2021), all’art. 30, aveva stabilito l’entrata in vigore della nuova norma con il 1° gennaio 2022, ma tale data è stata poi prorogata al 31 dicembre 2023 nel corso dei lavori Parlamentari di conversione.
La Legge di conversione del DL Sostegno (Legge 21 maggio 2021 n° 69) riporta chiaramente la modifica e la proroga dei termini rispetto alla prima formulazione del testo e rappresenta il riferimento normativo certo e definitivo per l’interpretazione della scadenza.”
Questo il testo ufficiale del decreto
In relazione all’entrata in vigore del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (a decorrere dalla data sua entrata in vigore sarà abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ad eccezione dell’articolo 5, commi 1, dell’articolo 7, commi 5 e 6, e dell’art. 23) il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. “Sostegni”), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ha stabilito all’art. 30, comma 11 (pag. 43) che: “11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.”
Quindi, ad oggi, le norme del D. Lgs. 40 /2021 entrano in vigore dal 31/12/2023,
e di conseguenza (art. 40 “Adeguamento alle disposizioni della legge” del D. Lgs. 40/2021):
Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (N.B. 31/12/2024), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 4 (aree sciabili attrezzate) e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (N.B. 31/12/2025), gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.
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