Assosci e il vademecum redatto per l’Assemblea elettiva Fisi
Assosci, associazione che raccoglie alcuni degli Sci Club più importanti d’Italia, ha preparato un vademecum in vista dell’Assemblea elettiva di metà ottobre. Questo a titolo puramente informativo poiché ci sono alcune novità introdotte con l’entrata in vigore della legge 8/2018 in merito alle candidature e alle votazioni di cui probabilmente non tutti sono al corrente.
Per ottenere questa “guida informativa” Assosci, presieduta da Cristoph Senoner, che è anche Presidente dello Sci Club Sieser Alm, ha indetto un’ assemblea invitando l’Avvocato Francesco Persio che fa parte della Commissione Governativa Riforma Sport. Così, il legale romano ha fatto chiarezza sulla legge n.8/2018 (che riguarda tutte le Federazioni) e della sua applicazione in vista delle votazioni FISI.
“Le norme esistono e sono chiare, devono solo essere applicate” ha detto l’Avv. Persio nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti degli sci club che aderiscono all’AssoSci.
L’Avv. Francesco Persio ha illustrato all’Assemblea dell’Assosci tutti i principi normativi che regolano il funzionamento delle elezioni e sottolineato l’importanza di una lettura corretta di tali principi ai fini di un regolare svolgimento delle elezioni.
Queste le principali regole da seguire in vista delle elezioni secondo Assosci:
1) LIMITE DI TRE MANDATI:
- a) L’art.2 della Legge 8/2018 al comma 2 prevede che: “Il Presidente ed i membri degli organi direttivi restano in carica per quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati “
- b) Il limite di tre mandati trova applicazione per gli organi federali sia centrali sia periferici e pertanto si estende anche ai Comitati territoriali.
- c) La suddetta normativa sul limite di tre mandati è stata recepita dallo Statuto FISI disposto dal CONI con delibera n.94 del 12/10/19, vista l’inadempienza della FISI ad adeguare il proprio Statuto alla legge 8/2018 nel termine di mesi quattro previsto dell’art.6 comma 2 della legge 8/18.
- d) In tal senso l’art. 48 co.4 dello Statuto Fisi prevede che:
“Il Presidente Federale, il Presidente Regionale ed i membri degli organi federali direttivi, centrali e periferici, sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre mandati quadriennali, anche non consecutivi”.
L’art.6 comma 4 della Legge 8/18 recepito dall’art. 61 comma 2 dello Statuto Fisi prevede che “i Presidenti ed i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica al momento dell’entrata in vigore della Legge 8/18 (e cioè alla data del 13/2/2018) e che hanno già raggiunto il limite di tre mandati, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato” (cfr. art. 6 comma 4 Legge 8/2018).
Nel caso di specie l’ipotesi del quarto mandato non trova applicazione in riferimento agli Organi federali centrali con particolare riguardo al Presidente, poiché al momento dell’entrata in vigore della Legge 8/18 e cioè alla data del 13/2/18 era ancora in corso il secondo mandato (e non il terzo come prevede la legge 8/18 per consentire il quarto mandato).
- e) La norma del limite dei tre mandati è appositamente studiata per evitare il consolidamento di situazioni di potere e loro relativo indiscriminato utilizzo.
In virtù di quanto sopra la norma appare estremamente chiara nel prevedere che dopo lo svolgimento dei tre mandati, non sono ricandidabili i soggetti che hanno ricoperto la carica di Presidenti o consiglieri sia a livello di organismi federali centrali che periferico-territoriali; salva l’ipotesi del quarto mandato limitata all’eccezionale fattispecie di cui sopra.
- f) Per completezza si evidenzia che nel computo dei mandati debba tenersi conto esclusivamente di quelli ricoperti nella funzione per la quale ci si candida, non potendosi sommare funzioni, anche analoghe, svolte in organi diversi o funzioni diverse (Presidente e membri) svolte nello stesso organo.
Circa la corretta applicazione della legge 8/2018 sul limite dei tre mandati si evidenzia che il Collegio di Garanzia, Funzione Consultiva del Coni stabilisce l’assoluta irrilevanza della durata del mandato ai fini del raggiungimento della soglia massima dei tre.
Nel caso di specie, pertanto, l’avvenuto svolgimento da parte degli Organi Federali del primo mandato soltanto per il limitato periodo di anni due rispetto al quadriennio olimpico (circostanza dovuta al commissariamento durato fino al 2012, con conseguente carica del Consiglio assunta nel 2012 e durata fino al 2014) è ininfluente ai fini dello svolgimento del mandato che dovrà essere considerato come svolto per intero (cfr. Collegio Garanzia Coni).
La violazione della suddetta normativa comporterà le conseguenti impugnative previste dalla Legge.
In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che in sede di presentazione delle candidature dovrà essere presentata una autocertificazione (prevista per le cariche federali centrali dall’art. 46 co.2 e per quelle periferiche dall’art.47 co.3) che attesti la mancanza di condizioni di incompatibilità (art.49) e la sussistenza dei requisiti (previsti dallo Statuto all’art. 48 per le cariche centrali e dall’art. 47 per le cariche periferiche) tra cui anche il requisito di non aver superato il limite dei tre mandati previsto dall’art.48 co.4, con ogni conseguenza di legge in caso di dichiarazioni inveritiere.
2)REQUISITI PER LE CADIDATURE E MOTIVI DI INCOMPATIBILITA’
Si evidenzia che, ai fini di una regolare presentazione della candidatura, sarà necessario possedere i requisiti di cui all’art. 48 dello Statuto ed inoltre non dovranno sussistere le cause di incompatibilità di cui all’art. 49 alla cui lettura in questa sede, per brevità si rimanda.
3) NUMERO MASSIMO DI DELEGHE CONSENTITE (Ai sensi dell’art. 33 del ROF)
“1.Ogni Presidente di Affiliato, o suo sostituto ai sensi dell’art. 32, comma 2, può essere portatore di deleghe da parte degli altri Affiliati, da presentarsi alla C.P.V., nei seguenti limiti:
- a) una delega, se all’AF hanno diritto di partecipare fino a 200 Affiliati;
- b) fino ad un massimo di due deleghe, se all’AF hanno diritto di partecipare fino a 400 Affiliati
- c) fino ad un massimo di tre deleghe, se all’AF hanno diritto di partecipare fino a 800 Affiliati
- d) fino ad un massimo di quattro deleghe, se all’AF hanno diritto di partecipare fino a 1500 Affiliati
- e) fino ad un massimo di cinque deleghe, se all’AF hanno diritto di partecipare oltre 1500 Affiliati
- Le deleghe devono essere presentate alla CPV in originale o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza.
- Le deleghe possono essere conferite solo nell’ambito del medesimo Comitato Regionale
- Il legale rappresentante di un GSNMS può delegare solamente altro legale rappresentante di GSNMS.
- I rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono delegare né essere delegati”.
4) QUOTE DI GENERE DIVERSO
Si evidenzia che nella composizione del C.F dovrà essere garantita la presenza di componenti di generi diversi, secondo la previsione dell’art. 19 comma 3 dello Statuto che di seguito si trascrive:
“Nella composizione del CF è inoltre garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura complessivamente non inferiore a tre, comunque a condizione che vi siano candidature di genere diverso sufficienti. A tale scopo, in sede elettorale, i primi tre candidati di genere diverso vengono proclamati eletti anche se hanno riportato un numero di preferenze inferiori ai candidati dell’altro genere che sarebbero proclamati in loro vece. A tal fine si procede, nell’ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell’attività federale, la mancanza di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta comunque la nullità dell’assemblea e dell’elezione.”
Assosci e il vademecum redatto Assosci e il vademecum redatto Assosci e il vademecum redatto Assosci e il vademecum redatto
Add Comment